Il Tribunale condannava l'amministratore unico e il direttore tecnico di una SRL, attiva nel settore edile, colpevoli del reato di omicidio colposo di un addetto (il lavoratore era morto in conseguenza alle lesioni riportate nel cantiere mentre era alla guida di un'autogru con il freno di stazionamento non funzionante).
Dichiarava altresì la società, in persona del legale rappresentante, responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 5 lett. a) e b) Decreto Legislativo n. 231/01, concessa la riduzione della sanzione ex art. 12 comma 2 lett. a) dello stesso decreto, comminando la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 80mila.
Avverso la suddetta sentenza proponevano impugnazione entrambi gli imputati, nonché la società, chiedendo in via principale l'assoluzione degli imputati dalle contestazioni ad essi mosse.
La Corte di appello di Milano confermava la sentenza impugnata.
Proponevano quindi ricorso per cassazione entrambi gli imputati persone fisiche, nonché la società. La società sosteneva che la condotta del legale rappresentante non era finalizzata o utile a un vantaggio dell'ente sociale, con la conseguente non configurabilità della responsabilità in capo alla società pur in mancanza di adozione dei modelli organizzativi previsti dal richiamato decreto legislativo.
DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
Vigente al: 22-2-2016
Art. 5 - Responsabilità dell'ente
1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
Art. 12 -Casi di riduzione della sanzione pecuniaria
1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.