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Clausole abusive nei contratti coi consumatori rilevabili d'ufficio dal giudice

Clausole abusive nei contratti coi consumatori rilevabili d'ufficio dal giudice

Un consumatore spagnolo aveva contratto un prestito per l'acquisto di un veicolo, garantito in solido con altri soggetti.

Dopo circa 4 anni, a seguito del mancato pagamento delle rate, la finanziaria ha risolto il contratto e avviato un procedimento d'ingiunzione di pagamento, al quale i debitori non si sono opposti.

La finanziaria ha chiesto l'ordine di esecuzione e il giudice ha chiesto alle parti di presentare osservazioni sull'eventuale carattere abusivo di alcune clausole del contratto.

Il giudice ha precisato di non essere stato informato né della domanda di ingiunzione, né dell'esame della stessa da parte del "Secretario Judicial" (che nel codice di porocedura civile spagnolo è competente ad emettere il decreto, e deve coinvolgere il giudice solo se dai documenti allegati alla domanda rilevi che l'importo richiesto non è corretto).

Il giudice, dopo aver sospeso il procedimento, ha quindi sollevato 4 questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE.

La Corte di Giustizia UE ha ritenuto che la normativa spagnola che disciplina il procedimento d'ingiunzione (procedimento che normalmente sfocia nel decreto del "Secretario Judiucial" con autorità di cosa giudicata), rende impossibile il controllo delle clausole abusive sia nella fase d'ingiunzione, sia nella fase dell'esecuzione dell'ingiunzione stessa.

Tale normativa non appare conforme al principio di effettività del diritto dell'Unione Europea perché rende eccessivamente difficile, per le ragioni illustrate nella sentenza, l'applicazione della tutela che la Direttiva 93/13 intende conferire ai consumatori nei procedimenti instaurati dai "professionisti".

E' appena il caso di ricordare che con il termine "professionista" la direttiva identifica un soggetto esercente un'attività economica in senso lato.

Parole chiave: contratti con i consumatori - clausole abusive - rilevabilità d'ufficio

Studio Graziotto

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993

concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Articolo 3

«1. Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola isolata siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude l’applicazione del presente articolo alla parte restante di un contratto, qualora una valutazione globale porti alla conclusione che si tratta comunque di un contratto di adesione.

Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l’onere della prova.

3. L’allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive».

Articolo 6

«1. Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della protezione assicurata dalla presente direttiva a motivo della scelta della legislazione di un paese terzo come legislazione applicabile al contratto, laddove il contratto presenti un legame stretto con il territorio di uno Stato membro».

Articolo 7

«1. Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano a persone o organizzazioni, che a norma del diritto nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale, le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di siffatte clausole.

(...)».

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