Avv. Fulvio Graziotto
Costituire un fondo patrimoniale non basta a dimostrare la frode nei confronti dell'Erario
A una SPA a ristretta base azionaria erano stati notificati due avvisi di accertamento, il primo definito in sede di conciliazione, e il secondo di quasi 800mila euro.
Dopo aver proposto ricorso, e dopo che l'Agenzia delle Entrate aveva depositato le controdeduzioni, i due coniugi imputati del reato di fraudolenta sottrazione al pagamento di imposte (art. 11 Decreto Legislativo n. 74/2000) avevano costituito un fondo patrimoniale familiare.
Il GIP disponeva con decreto il sequestro preventivo degli immobili facenti parte del fondo patrimoniale: l'accusa si basava sull'assunto che la costituzione del fondo patrimoniale sarebbe servita unicamente ad eludere la riscossione dei tributi dovuti in base agli atti di accertamento notificati al marito.
Il tribunale di Imperia rigettava la richiesta di riesame proposta dagli interessati, i quali proponevano ricorso in Cassazione.
In sintesi, la Cassazione conferma che, se vi siano beni non inclusi nel fondo patrimoniale di valore idoneo a garantire l'Erario, il giudice deve adeguatamente motivare perché la costituzione del fondo sarebbe idonea a rendere più difficile la riscossione.
Parole chiave: accertamento - fondo patrimoniale - riscossione - sequestro preventivo
Studio Graziotto
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
Vigente al: 3-4-2016
Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.