A fronte delle perdite subite su derivati, due investitrici avevano agito contro una banca, chiamando in causa anche la direttrice della filiale.
Le investitrici chiedevano l'annullamento per errore del contratto uniforme per strumemnti finanziari derivati, oltre al risarcimento del danno per inadempimento.
Il Tribunale aveva rigettato le domande proposte, e la Corte di Appello aveva a sua volta respinto l'impugnazione proposta contro la sentenza di primo grado.
La Corte ha rilevato che era stato concluso un contratto quadro di negoziazione, e a seguito di questo, un contratto uniforme per strumenti derivati regolamentati, quindi la Corte territoriale ha ritenuto la banca adempiente.
Le investitrici propongono ricorso in Cassazione basato su 13 motivi.
Relativamente al caso deciso, occorre tenere presente che la corte del merito aveva anche rilevato «come neppure il comportamento delle investitrici fosse stato improntato a trasparenza, posto che il consulente grafico aveva con certezza riconosciuto le firme disconosciute sui documenti n. 28, 34 e 35 prodotti dalla banca (accertando, altresì, come, in due casi, le firme siano state apposte con l'espediente dell'autofalsificazione, al fine di contestarle all'occorrenza)».
In ogni caso, la sintesi della decisione è che il contratto chiariva tutti i rischi e rappresentava la possibilità che le perdite fossero anche eccedenti il capitale investito e non quantificabili proprio in virtù del rischio legato al cd. "effetto leva".
Per la Cassazione, la consapevolezza di operare con uno strumento prettamente speculativo comporta che gli obblighi informativi previsti a fronte di ogni singola operazione non si adattino all'ipotesi in cui i connotati di rischio siano definibili ex ante e non appartengano, invece, ad ogni singola scelta di investimento o al valore intrinseco di un titolo, ma proprio al meccanismo contrattuale, riguardante prodotti tutti uniformemente ad elevato rischio (come per gli strumenti finanziari derivati).
In buona sostanza, se il meccanismo contrattuale presenta una elevata rischiosità già di per sé, gli obblighi informativi su ogni singola operazione successiva hanno una funzione "scolorita".
DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52
Vigente al: 3-4-2016
Art. 23 - Contratti
1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, escluso il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni . . . o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.
2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tal casi nulla è dovuto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.
4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi e attività di investimento . . . , al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario.
5. Nell'ambito della prestazione dei servizi e attività di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile.
6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
Regolamento Consob 11522/1998
Disciplina degli intermediari
Art. 29 - Operazioni non adeguate
1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.
3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.