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Confermata l'esclusione del patteggiamento davanti al Giudice di pace

Confermata l'esclusione del patteggiamento davanti al Giudice di pace

Il giudice di pace di Termini Imerese, a seguito della richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale avanzata nella prima udienza di trattazione dal difensore dell'imputato per il delitto di lesioni personali colpose, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, Decreto Legislativo n. 274/2000 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'applicazione del cd. "patteggiamento" nel procedimento penale davanti al giudice di pace.

Per la Corte Costituzionale, le caratteristiche del procedimento davanti al giudice di pace sono il frutto di scelte non irragionevoli del legislatore che non determinano una ingiustificata disparità di trattamento, né una violazione del diritto di difesa; le situazioni del procedimento di competenza del giudice di pace e di procedimenti di competenza di altro giudice sono diverse e non possono essere oggetto di comparazione al fine del giudizio di costituzionalità (Ordinanza n. 228/2005).

Parole chiave: applicazione della pena su richiesta delle parti - giudice di pace - patteggiamento - procedimento penale

Studio Graziotto

Costituzione

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.


DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 2000, n. 274

Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace

Vigente al: 6-4-2016

Art. 2 - Principi generali del procedimento davanti al giudice di pace

1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale e nei titoli I e II del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ad eccezione delle disposizioni relative:

a) all'incidente probatorio;

b) all'arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto;

c) alle misure cautelari personali;

d) alla proroga del termine per le indagini;

e) all'udienza preliminare;

f) al giudizio abbreviato;

g) all'applicazione della pena su richiesta;

h) al giudizio direttissimo;

i) al giudizio immediato;

l) al decreto penale di condanna.

2. Nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti.

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