Avv. Fulvio Graziotto
Nel procedimento penale la sentenza tributaria è una prova solo se definitiva
Un soggetto era stato riconosciuto responsabile del reato di omesso versamento Iva (da parte di una SRL) per un ammontare superiore a un milione di euro.
La Corte di Appello riformava parzialmente la sentenza, rideterminando la pena in otto mesi di reclusione, e confermando del resto la sentenza impugnata.
L'imputato propone ricorso basato su 4 motivi, uno dei quali basato sull'asserita violazione del principio del «ne bis in idem» di fonte europea, a causa del doppio binario sanzionatorio italiano (penale e amministrativo).
La Cassazione rigetta il ricorso.
La Cassazione torna sulla violazione del ne bis in idem messa in evidenza dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza Grande Stevens contro Italia, ma precisa che per lamentare una tale violazione, anche qualora vi siano i presupposti, deve fondarsi su una definitività del provvedimento sanzionatorio.
Nel caso di specie, la Suprema Corte, dopo aver ribadito che la asserita violazione non è deducibile per la prima volta in Cassazione, ha precisato che, comunque, non solo non è stata allegata la definitività del provvedimento sanzionatorio, ma non vi è neppure corrispondenza tra i soggetti sanzionati con i due provvedimenti (penale e amministrativo).
Parole chiave: ne bis in idem - omessi versamenti IVA
Studio Graziotto
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
Vigente al: 17-4-2016
Art. 10-ter - Omesso versamento di IVA
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.
AGGIORNAMENTO: La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 8 aprile 2014, n. 80 (in G.U. 1a s.s. 16/4/2014, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38".