A seguito della procedura esecutiva immobiliare su un immobile sul quale i due coniugi vantavano diritti per la complessiva metà in comunione legale, uno dei due proponeva opposizione di terzo ex art. 619 codice di procedura civile avverso la procedura esecutiva pendente, ad istanza della banca, nei confronti del consorte.
In sede di opposizione veniva dedotta l'illegittimità della vendita dell'immobile realizzata con decreto di trasferimento, in quanto lesiva dei diritti dominicali relativi alla sua quota parte di 1/4 indiviso dell'immobile.
Il Tribunale respingeva l'opposizione perché in parte inammissibile (ai sensi dell'art. 620 c.p.c.) e in parte infondata (ai sensi dell'art. 2921 codice civile).
La Corte di Appello rigettava l'appello della consorte, che proponeva ricorso per cassazione affidandosi a sette motivi.
In sostanza, la Cassazione ribadisce che la comunione legale è considerata una "comunione senza quote", i cui partecipanti sono contitolari ei beni comuni nella loro interezza, senza che possa fissare il loro diritto su una specifica quota come nel caso dela comunione ordinaria.
E' questa la ragione per la quale il coniuge non può pretendere che l'espropriazione si limiti a una porzione del bene o a una quota ideale, ma potrà solo partecipare alla distribuzione del ricavato dalla vendita.
Codice di procedura civile
Vigente al: 19-5-2016
CAPO II - Delle opposizioni di terzi
Art. 619 - Forma dell'opposizione
Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni.
Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Se all'udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 tenuto conto della competenza per valore.
Art. 620 - Opposizione tardiva
Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.
Codice civile
Vigente al: 19-5-2016
Art. 2921 - Evizione
L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.
Se l'evizione è soltanto parziale, l'acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se l'aggiudicatario, per evitare l'evizione, ha pagato una somma di danaro.
In ogni caso l'acquirente non può ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile.