Avv. Fulvio Graziotto
Il debito tributario sorto per l’esercizio dell’attività può gravare sul fondo patrimoniale
Un soggetto a cui era stato comunicato l’avviso di iscrizione di ipoteca legale sul bene di sua proprietà da parte del concessionario della riscossione, proponeva opposizione all’esecuzione deducendo l’impignorabilità del bene esecutato in quanto costituito in fondo patrimoniale.
Il Tribunale qualificava l’opposizione quale opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2 codice di procedura civile, e art. 57, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 trattandosi di questione attinente alla pignorabilità del bene esecutato.
Il Tribunale, dopo aver dichiarato che l’esecutato poteva opporsi alla procedura esecutiva esattoriale anche prima della notifica dell’atto di pignoramento, dichiarava l’illegittimità della iscrizione ipotecaria e ne ordinava la cancellazione.
Il concessionario della riscossione proponeva ricorso per cassazione affidato a 4 motivi, e il contribuente resisteva con controricorso. La Cassazione rigetta il ricorso del concessionario della riscossione perché il giudice di merito ha ritenuto provata la estraneità dei debiti ai bisogni familiari e la consapevolezza del creditore (l’Erario).
La Cassazione ritiene che il fondo patrimoniale sia protetto solo rispetto ai debiti conosciuti dal creditore come contratti per scopi estranei all’interesse della famiglia, come recita l’art. 170 codice civile, ma non escluda l’esecuzione per i debiti che il creditore non conosceva essere stati contratti per gli stessi scopi: il caso dei debiti verso l’Erario per le imposte che originano da un’attività (che può essere o meno svolta nell’interesse della famiglia), è una “manifestazione di capacità contributiva”, la quale costituisce il presupposto dell’imposizione.
Ed è difficile sostenere che il debito fiscale che ne deriva sia “contratto per scopi non estranei ai bisogni della famiglia”.
Anche se il termine “contratti” fa pensare ad un’obbligazione in cui il creditore è parte attiva in base a un rapporto di natura contrattuale, la Cassazione esclude tale interpretazione.
Parole chiave: debiti contratti nell’interesse della famiglia - fondo patrimoniale - scopo non conosciuto dal creditore
Studio Graziotto
Codice Civile
Vigente al: 11-6-2016
Art. 170 - Esecuzione sui beni e sui frutti.
La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602
Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Vigente al: 11-6-2016
Art. 57 - Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi
1. Non sono ammesse:
a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sè con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.