Nel 2007 (quindi prima dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 81/2008), un lavoratore aveva riportato lesioni guaribili in oltre 40 giorni dopo aver perso l'equilibrio su una scala di legno a pioli, priva di elementi antisdrucciolo e poggiata alla parete, dalla quale l'operaio precipitava al suolo.
Il datore di lavoro veniva ritenuto responsabile di aver adibito l'operaio a lavorare ad una altezza superiore a due metri in assenza di idonee protezioni da cadute e quindi di dover rispondere per negligenza, imperizia e inosservanza delle norme sulla prevenzione infortuni sul lavoro, e il Tribunale lo condannava alla pena di Euro 1.800 di multa.
La Corte di Appello confermava integralmente la pronuncia, e il datore di lavoro imputato proponeva ricorso in Cassazione, che lo rigetta.
Codice penale
Vigente al: 11-06-2016
Articolo 590 - Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima (583), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa (120, cpp 336), salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626
Attuazione delle direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
Vigente al: 31-12-2007