Avv. Fulvio Graziotto
Se la società è fittizia si può procedere al sequestro diretto nei confronti della stessa
Con decreto del Giudice per le indagini preliminari veniva disposto il sequestro preventivo delle disponibilità liquide riconducibili a due società e al legale rappresentante indagato per il reato di cui all'art. 10 bis Decreto legislativo n. 74/2000 (omesso versamento di ritenute) per alcuni milioni di euro relativi a tre anni d'imposta (2010, 2011 e 2012).
Una delle società veniva ammessa al pagamento rateale, e le società ricorrevano in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che rigettava la richiesta di riesame fondata sul vizio di ultrapetizione del decreto rispetto alla richiesta avanzata dal Pubblico Ministero, in quanto ha aggiunto disponibilità liquide e beni immobili non indicati da quest'ultimo.
Per i reati tributari commessi dal legale rappresentante di una società, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto sui beni della persona giuridica solo nel caso che la società sia un mero schermo fittizio attraverso il quale il legale rappresentante agisca come effettivo titolare dei beni.
Parole chiave: sequestro preventivo - presupposti
Studio Graziotto
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
Vigente al: 25-6-2016
Art. 10-bis - Omesso versamento di ritenute dovute o certificate
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.
Art. 12-bis - Confisca
1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.