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Nessuna SCIA per il commercio elettronico di auto nuove e usate

Nessuna SCIA per il commercio elettronico di auto nuove e usate

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive del comune di Roma aveva negato l'autorizzazione ad avviare l'attività di commercio elettronico di autovetture a seguito di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) presentata da una SRL per l'esercizio .della vendita, in forma elettronica, di autovetture nuove e usate.

Il comune aveva comunicato alla società che la SCIA non poteva essere accolta e di conseguenza la stessa società non era autorizzata ad avviare l'attività commerciale.

L'atto di diniego si basava sul rilievo che «l’attività di vendita di auto nuove ed usate non può essere esercitata mediante il commercio elettronico di cui all’art. 21 del D. Lgs. 114/98 in quanto il bene di scambio, nel caso di specie auto nuove o usate, rientra nella categoria dei beni mobili registrati per cui data la natura giuridica degli stessi, è necessaria la sottoscrizione del contratto di compravendita, anche ai fini della successiva registrazione al P.R.A. Tale tesi risulta avvallata da quanto disposto all’art. 11 del D. Lgs. n. 70/2003, che disciplina i casi di esclusione dei contratti di beni di scambio che non possono essere oggetto di commercio elettronico».

La società istante proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma, il quale lo respingeva, e la società impugna la decisione del TAR al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento, impugnazione che viene accolta..

La compravendita di auto usate può perfezionarsi, come la vendita di qualsiasi bene mobile, anche con semplice accordo verbale, mentre la trascrizione al P.R.A. è del tutto eventuale e rimessa alla richiesta dell'interessato ai fini della pubblicità legale.

Il comune non può richiedere una SCIA, ma è sufficiente la presa d'atto dell'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 126 del TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza).

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DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio

Vigente al: 13-11-2016

Titolo VI - Forme speciali di vendita al dettaglio

Art. 21 - Commercio elettronico

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico con azioni volte a:

a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;

b) tutelare gli interessi dei consumatori;

c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;

d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;

e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;

f) garantire la partecipazione italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.

2. Per le azioni di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.


DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 70

Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.

Vigente al: 13-11-2016

Art. 11 - Esclusioni

1. Il presente decreto non si applica a:

a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione;

b) contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l'esercizio di pubblici poteri;

c) contratti di fideiussione o di garanzie prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali;

d) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.


R.D. 18/06/1931 n. 773

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Art. 126

Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza.

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