Avv. Fulvio Graziotto
Responsabile il commercialista che non suggerisce di impugnare in Cassazione
Un cliente citava in tribunale il suo dottore commercialista per il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata impugnazione di una sentenza della Commissione Tributaria Regionale che lo vedeva soccombente relativamente a un accertamento IRPEF nei suoi confronti.
Il cliente lamentava di aver consegnato la sentenza originale al commercialista chiedendo indicazioni e chiarimenti, ma il professionista, malgrado le sollecitazioni del cliente, non lo aveva più contattato, lasciando decorrere i termini per ricorrere in Cassazione.
Di conseguenza, il cliente era stato costretto a ricorrere al credito bancario per far fronte al pagamento di oltre 60mila euro dovuti all'Amministrazione finanziaria.
Il cliente aveva quindi costituito in mora il professionista e, su segnalazione di questi, anche la sua compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale.
Nel giudizio di primo grado, il Tribunale rigettava la domanda del cliente escludendo la responsabilità del commercialista in quanto, non essendo abilitato alla difesa tecnica dinanzi alle giurisdizioni superiori, non avrebbe potuto impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione.
A seguito di appello del cliente, la Corte di Appello confermava la sentenza del Tribunale, e il cliente proponeva ricorso in Cassazione avverso la pronuncia della Corte territoriale.
La Cassazione accoglie il ricorso del cliente, ma rimette al giudice del merito l'accertamento se - nel caso di specie - sia stato conferito un vero e proprio incarico professionale, all'esito del quale accertamento potranno eventualmente essere esaminate le istanze risarcitorie e la conseguente operatività della copertura assicurativa.
La responsabilità professionale del dottore commercialista presuppone la violazione del dovere di diligenza media ex art. 1176, comma 2, e dell'art. 2236 codice civile, in relazione alla natura e alla portata dell'incarico professionale conferito dal cliente.
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Studio Graziotto
Codice civile
Vigente al: 13-11-2016
CAPO II - Dell'adempimento delle obbligazioni Sezione I - Dell'adempimento in generale
Art. 1176 - Diligenza nell'adempimento
Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
CAPO II - Delle professioni intellettuali
Art. 2236 - Responsabilità del prestatore d'opera
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.