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Esclusa la cessione di azienda per la vendita di singoli beni tra loro non coordinati e organizzati

Esclusa la cessione di azienda per la vendita di singoli beni tra loro non coordinati e organizzati L'Agenzia delle entrate notificava avvisi di accertamento a due società: una venditrice e l'altra acquirente di cessione di macchinari, sul rilievo che fosse configurabile una cessione di azienda. Le due società proponevano ricorso, ma la Commissione Tributaria Provinciale li respingeva. Le società proponevano appello e la C.T.R. li accoglieva annullando l'impugnata sentenza. Le società facevano parte di uno stesso gruppo: la prima si occupava della produzione di serramenti e profilati di alluminio coperti da brevetto, mentre la seconda commercializzava profilati di alluminio.

Tra le due società veniva ceduta una vecchia pressa dismessa anni prima, previa ristrutturazione dell'impianto elettrico ed idraulico.

Contestualmente la cedente (che poteva acquistare altri macchinari a condizioni economiche particolarmente favorevoli), aveva acquistato le altre apparecchiature che aveva ceduto all'altra società senza averle mai impiegate nella propria attività produttiva.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidato a due motivi, ricorso che viene rigettato.

Sebbene il caso esaminato dalla Cassazione riguardi l'imposta di registro, le argomentazioni in merito alla configurabilità di cessione di azienda o di ramo d'azienda sono pienamente applicabili agli altri tributi e agli aspetti civilistici.

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Studio Graziotto

Codice civile

Vigente al: 19-11-2016

TITOLO VIII - DELL'AZIENDA

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 2555 - Nozione

L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1986, n. 131

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro

Vigente al: 19-11-2016

Art. 20 - Interpretazione degli atti

1. L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

Art. 40 - Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto

1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma del successivo art. 21, ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8 bis) e 27-quinquies) dello stesso decreto nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972.

1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorché assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili abitativi e strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numeri 8-bis) e 8-ter) , del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

2. Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

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