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Inammissibile il ricorso del legale rappresentante di società estinta e cancellata dal registro delle imprese

Inammissibile il ricorso del legale rappresentante di società estinta e cancellata dal registro delle imprese

Una società in accomandita semplice estinta e cancellata dal registro delle imprese proponeva, in persona del legale rappresentante, ricorso avverso un avviso di accertamento.

I giudici del merito rilevavano l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto in persona del legale rappresentante di una società già cancellata ed estinta.

La SAS ricorreva per Cassazione, lamentando la violazione dell'art. 28, comma 4, D. Lgs. 175/2014 e dell'art. 2495, comma 2, codice civile.

La Suprema Corte rigetta il ricorso.

La Suprema Corte ha richiamato la sua precedente giurisprudenza per ribadire l'inammissibilità delle impugnazioni proposte dalla società cancellata dal registro delle imprese, estinta, in persona del legale rappresentante.

Pur se l'estinzione della società non determina l'estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi (in quanto si verifica un fenomeno di tipo successorio a carico dei soci, limitato a quanto ciascun socio ha percepito in base al bilancio finale di liquidazione ex art. 1495 c.c.), l'art. 28 del D. Lgs. 175/2014 ha introdotto un'eccezione che prevede che nei confronti dell'Erario l'estinzione ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi.

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Studio Graziotto
  1. Cass. 5736/2016
  2. Cass. 6743/2015
  3. Cass. 13259/2015
  4. Cass. 7923/2016
  5. Cass. 8140/2016

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Vigente al: 19-2-2017

Capo II RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI

Art. 36 - Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci

I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.

I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.

Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.

La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell'articolo 39.


Codice Civile

Vigente al: 19-2-2017

Capo VIII Scioglimento e liquidazione delle società di capitali

Art. 2495 - Cancellazione della società

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.


DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2014, n. 175

Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata

Vigente al: 19-2-2017

Art. 28 - Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari

1. (omissis...)

2. (omissis...)

3. (omissis...)

4. Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.

5. (omissis...)

6. (omissis...)

7. (omissis...)

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