Avv. Fulvio Graziotto
I condomini sono parti originarie del processo instaurato dall'amministratore
Il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini
L'amministratore lo rappresenta nella sua interezza ed unitarietà, e i condomini sono pertanto parti originarie del processo instaurato dall'amministratore: per eccepire la mancanza di responsabilità a loro carico, devono intervenire nel in giudizio.
Il Tribunale condannava un condominio, in solido con la società che gestiva la manutenzione degli ascensori, e con condanna alla compagnia assicurativa in manleva della società, al pagamento di circa 750 mila euro per i danni subiti da una bambina precipitata nel vano ascensore riportando lesioni gravissime.
La Corte di Appello riformava la sentenza del Tribunale, ravvisando la esclusiva responsabilità condominiale, assolveva la società; condannava il condominio a pagare, e la danneggiata a restituire le somme corrisposte dalla compagnia assicurativa.
Alcuni condomini proponevano successivamente opposizione di terzo, ex art. 404 codice di procedura civile, deducendo che ilcondominio era un edificio composto da quattro scale indipendenti, e che pertanto sussisteva un condominio parziale; di conseguenza, ritenevano che i condomini tenuti a pagare fossero solo quelli della scala interessata dall'incidente.
In via subordinata, chiedevano di veder dichiarato che la sentenza fosse a carico del condominio, e non solidalmente né nominativamente, a carico dei singoli condomini.
La Corte di Appello dichiarava inammissibile l'opposizione di terzo per carenza dei presupposti di cui all'art. 404 c.p.c., non essendo i condomini terzi rispetto alla pronuncia opposta.
Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione i condomini delle altre scale, ma la Suprema Corte rigetta il ricorso.
La Cassazione ribadisce che il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, e che l'amministratore rappresenta il condominio nella sua interezza ed unitarietà.
I condomini sono pertanto parti originarie del processo instaurato dall'amministratore, e non terzi.
Per eccepire la mancanza di responsabilità a loro carico, ammesso che ciò fosse fondato, avrebbero dovuto intervenire nel in giudizio.
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Studio Graziotto
- Cass. 12343/2002
- Cass. 6179/2009
- Cass. 8888/2010
- Cass. 12911/2012
- Cass. 10717/2011
Codice civile
Vigente al: 19-03-2017
CAPO II - Del condominio negli edifici
Art. 1123 -Ripartizione delle spese
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità
Codice di procedura civile
Vigente al: 19-03-2017
CAPO V - Dell'opposizione di terzo
Art. 404 Casi di opposizione di terzo
Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti.
Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.