Un soggetto proponeva domanda di usucapione di terreni posseduti in buona fede da oltre 20 anni, sui quali aveva eseguito interventi.
La domanda veniva rigettata in primo grado, ma in appello veniva dichiarato l'acquisto per usucapione.
Scondo la Corte di Appello, i proprietari avevano venduto il terreno a un terzo, che li aveva rivendicati a sua volta all'appellante vittorioso.
Gli appellati soccombenti propongono ricorso in Cassazione, che non trova però accoglimento.
La Cassazione ricorda che possono avere efficacia interruttiva della prescrizione solo atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale dedl potere sulla cosa, o la specifica domanda giudiziale.
Anche l'atto di disposizione da parte del proprietario in favore di terzi non ha alcuna influenza sulla situazione di fatto utile ai fini dell'usucapione.
- Cass. 9845/2003
- Cass. 18207/2004
- Cass. 18905/2014
- Cass. 15927/2016
Codice Civile
Vigente al: 15-10-2017
Sezione III Dell'usucapione
Art. 1158 - Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari
La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
Art. 1165 - Applicazione di norme sulla prescrizione
Le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d'interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione.
Art. 1166 - Inefficacia delle cause d'impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore
Nell'usucapione ventennale non hanno luogo, riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, nè l'impedimento derivante da condizione o da termine, nè le cause di sospensione indicate dall'art. 2942.
L'impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti.
Art. 1167 - Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso
L'usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno.
L'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato.