Nelle successioni mortis causa disciplinate dal reg. UE n. 650/2012, l'ammissibilità di forme di trasmissione del diritto di proprietà a titolo particolare, ad esempio attraverso un legato a efficacia reale, dipendono dalla legge applicabile al testamento.
Il regolamento UE n. 650/2012 non osta alla trasmissione di un diritto di proprietà che avvenga attraverso un legato a efficacia reale, anche se il Paese nel quale è situato il bene immobiliare non conosce tale istituto, se la legge applicabile alla successione testamentaria lo ammette.
Il caso affrontato dalla Corte di Giustizia Europea riguardava una cittadina polacca residente in Germania che si è vista opporre il rifiuto da parte del notaio tedesco a lasciare un immobile in Germania a un legatario designato nel testamento.
L’ordinamento Tedesco non conosce il legato a effetti reali (col quale la proprietà si trasferisce automaticamente per effetto dell’apertura della successione), ma solo il legato a effetti obbligatori, cioè quello che pone l’obbligo in capo all’erede di trasmettere la proprietà del bene al legatario.
La Corte di Giustizia UE ha precisato che nei casi in cui la diversa legge applicabile alla successione preveda modalità diverse per realizzare la trasmissione della proprietà in occasione di una successione, il Regolamento n. 650/2012 non osta affinchè tale finalità sia attuata.
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Studio Graziotto
Regolamento UE n. 650/2012
Vigente al: 06-11-2017
Articolo 22 - Scelta di legge
1. Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte. Una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.
2. La scelta di legge deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione.
3. La validità sostanziale dell’atto con cui è stata fatta la scelta di legge è disciplinata dalla legge scelta.
4. La modifica o la revoca della scelta di legge devono soddisfare le condizioni di forma previste per la modifica o la revoca di una disposizione a causa di morte.