Avv. Fulvio Graziotto
Il condomino spogliato del possesso di un pianerottolo ha l’onere di provare il suo ius possessionis
In caso di spossessamento di una parte comune del condominio, suscettibile di un possesso differenziato in base alle utilità esercitate dai condomini, il condomino che agisce a tutela del possesso deve fornire la prova del suo ius possessionis su quella parte comune, non essendo sufficiente il fatto che egli sia un condomino.
Il ballatoio che è parte comune condominiale è suscettibile di un possesso differenziato a seconda della oggettiva utilità esercitata dai singoli proprietari. In caso di spoglio del possesso, lo spogliato deve fornire prove del suo ius possessionis
La Suprema Corte ha ribadito che anche nel caso di spossessamento di una parte comune del condominio, l’attore deve fornire la prova del suo ius possessionis, che non sussiste automaticamente per il fatto che egli è un condomino, dovendosi accertare se esercita un suo ius possessionis su quella parte comune.
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Studio Graziotto
- Cass. 16496//2005
- Cass. 7748/2011
Codice Civile
Vigente al: 15-12-2017
Art. 1117 - Parti comuni dell'edificio
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune; 2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
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