Avv. Fulvio Graziotto
L'obbligo di finanziamento socio di SRL non sorge dalla deliberazione dell'assemblea ma dall'adesione del socio
Nella società a responsabilità limitata, l'obbligo di versamento per il socio deriva non dalla deliberazione, ma dalla distinta manifestazione di volontà negoziale, ciò indipendentemente dall'avere egli concorso o meno con il proprio voto alla deliberazione; per fondare la relativa pretesa, la società ha l'onere di provare non soltanto l'esistenza della deliberazione assembleare, ma anche la successiva sottoscrizione della quota di spettanza dell'aumento ad opera del socio.
In materia di aumento del capitale di una società a responsabilità limitata, l'obbligo di versamento per il socio deriva non dalla deliberazione, ma dalla distinta manifestazione di volontà negoziale, consistente nella sottoscrizione della quota del nuovo capitale offertagli in opzione, ciò indipendentemente dall'avere egli concorso o meno con il proprio voto alla deliberazione di aumento; tale sottoscrizione è riconducibile ad un atto di natura negoziale, e precisamente da un contratto consensuale, in relazione al quale la legge non prevede l'adozione di una forma particolare.
In difetto di incontro tra la volontà negoziale del socio e quella della società, non può essere ritenuto venuto ad esistenza alcun credito della seconda verso il primo.
La causa riguardava l'opposizione del socio al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società per il pagamento della somma deliberata per il versamento in conto finanziamento approvata da tutti i soci, incluso quello che ha proposto l'opposizione.
Nell'affrontare la questione, il tribunale si richiama alle seguenti pronunce della Cassazione:
«In materia di aumento del capitale di una società a responsabilità limitata, l'obbligo di versamento per il socio deriva non dalla deliberazione, ma dalla distinta manifestazione di volontà negoziale, consistente nella sottoscrizione della quota del nuovo capitale offertagli in opzione, ciò indipendentemente dall'avere egli concorso o meno con il proprio voto alla deliberazione di aumento; tale sottoscrizione è riconducibile ad un atto di natura negoziale, e precisamente da un contratto consensuale, in relazione al quale la legge non prevede l'adozione di una forma particolare. (così Cass. n.19813/2009)»
Con richiamo a precedente decisione che aveva precisato anche l'onere della prova:
«In materia di aumento di capitale di una società a responsabilità limitata, l'obbligo di versamento per il socio deriva non dalla deliberazione, ma dalla distinta manifestazione di volontà negoziale, consistente nella sottoscrizione della quota del nuovo capitale offertagli in opzione, ciò indipendentemente dall'avere egli concorso o meno con il proprio voto alla deliberazione di aumento; conseguentemente, per fondare la relativa pretesa, la società ha l'onere di provare non soltanto l'esistenza della deliberazione assembleare, ma anche la successiva sottoscrizione della quota di spettanza dell'aumento ad opera del socio.” (così Cass. n. 22016/2007)»
Il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, ha quindi concluso precisando che «in difetto di incontro tra la volontà negoziale del L. e quella della società, non può essere ritenuto venuto ad esistenza alcun credito della seconda verso il primo».
Parole chiave: #deliberazioneassembleasocietaria, #finanziamentosoci, #obbligodifinanziamento, #società, #srl, #fulviograziotto, #scudolegale
Studio Graziotto
- Cass. n. 22016/2007
- Cass. n. 19813/2009
- Trib. Roma, Sez. Impresa, 04.04.2017
- Trib.Milano, Sez. Impresa, 23.03.2017
- Trib. Milano, Sez. Impresa, 15.05.2017
Codice civile
Vigente al: 18-02-2018
Art. 2467 - Finanziamenti dei soci
Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.
Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
|