Regolamento CONSOB sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line («equity crowdfunding»)
Adottato ai sensi degli articoli 50-quinquies e 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013
Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 20264 del 17 gennaio 2018
Vigente al: 14-03-2018
Articolo 1 - Modifiche al Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, adottato con < delibera > n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche.
1. Dopo l’articolo 20 del regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, adottato con < delibera > n. 18592 del 26 giugno 2013, e successive modifiche, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente articolo:
Articolo 20-bis - Procedure per la segnalazione delle violazioni
1. Le procedure che attengono ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni, previste dall’articolo 4-undecies del TUF, sono approvate dall’organo di amministrazione del gestore e definite in linea con il principio di proporzionalità.
2. Il gestore nomina un responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, il quale ne assicura la corretta funzionalità e riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali competenti le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti.
3. Le procedure indicate al comma 1 prevedono che i soggetti preposti alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni e ogni altro soggetto coinvolto, sono obbligati ad assicurare la confidenzialità delle informazioni ricevute.
4. Le procedure indicate al comma 1 prevedono altresì:
a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 4-undecies del TUF, i soggetti che possono attivare i sistemi di segnalazione delle violazioni e gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione;
b) le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni;
c) i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;
d) le modalità e i tempi delle fasi procedurali concernenti la trattazione di una segnalazione e dei soggetti coinvolti;
e) le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato devono essere informati sugli sviluppi nella trattazione di una segnalazione;
f) l’obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione;
g) nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per quest’ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.
5. Al fine di incentivare l’uso dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, il gestore illustra al proprio personale, in maniera chiara, precisa e completa, il processo di segnalazione interno, indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione.
6. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell’articolo 4-undecies del TUF e del presente articolo, il gestore può esternalizzare l’attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni di violazioni.