Avv. Fulvio Graziotto
In tema di cessione di azienda la conformità alla normativa amministrativa è qualità essenziale implicita
In tema di cessione di azienda avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande, la non conformità alla normativa amministrativa, in particolare al regolamento di Igiene, è un requisito che - in mancanza di patto contrario - deve ritenersi implicitamente richiesto costituendo una qualità essenziale per il legittimo svolgimento dell'attività aziendale.
Il titolare di un'impresa individuale cedeva l'azienda, costituita da bar in chiosco e tavola fredda, a una società.
Dopo essere stata immessa nel possesso, la società acquirente scopriva che il chiosco era sprovvisto di allacciamento al'impianto pubblico fognario, con violazione delle disposizioni amministrative che regolavano l'esercizio dell'attività.
Dopo aver eccepito l'aspetto al cedente, provvedeva ad eseguire le opere necessarie per rendere l'esercizio conforme, chiedendo poi i danni, allegando un inadempimento del venditore che avrebbe ceduto un bene privo delle qualità necessarie per l'uso, aspetto questo che avrebbe costituito un elemento determinante per la conclusione dell'accordo.
Il Tribunale accoglie la domanda e condanna il cedente.
Il Tribunale si è pronunciato accertando l'inadempimento del cedente ai sensi dell'art. 1497 c.c., condannandolo al pagamento dei danni patiti dal cessionario.
Nel quantificarli, ha richamato una pronuncia della Suprema Corte: «Ai fini della quantificazione in oggetto giova, pertanto, richiamare il principio giurisprudenziale in forza del quale ai fini del risarcimento del danno non occorre la prova dell‟effettiva eliminazione del vizio (i.e. nella fattispecie, dell‟adeguamento del chiosco alla normativa vigente; Cass. 2014/13717) ma solo la necessità di eliminazione dello stesso, determinante, comunque una diminuzione di valore della res tradita».
Ma il punto centrale della decisione è quello relativo alla valenza di qualità essenziale della conformità alla normativa amministrativa, che per i giudici milanesi è un requisito che deve ritenersi implicitamente richiesto.
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Studio Graziotto
- Cass. 7561/2006
- Cass. 13717/2014
Codice civile
Vigente al: 18-03-2018
Art. 1494 - Risarcimento del danno
In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
Art. 1497 - Mancanza di qualità
Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purchè il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495.
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