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Avviso di richiesta di archiviazione alla persona offesa anche nei procedimenti davanti al Giudice di Pace

Avviso di richiesta di archiviazione alla persona offesa anche nei procedimenti davanti al Giudice di Pace

Anche nel procedimento davanti al Giudice di Pace è applicabile - in virtù del richiamo operato dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 274/2000 - l'art. 408 codice di procedura penale, il cui comma 3-bis dispone la notificazione alla persona offesa dell'avviso della richiesta di archiviazione nei casi di delitti commessi con con violenza alla persona.

L'omesso avviso alla persona offesa determina la violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità del decreto di archiviazione.

In tema di procedimento di archiviazione, l'art. 408, comma 3-bis, codice di procedura penale, secondo il quale "per i delitti commessi con violenza contro la persona l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato alla persona offesa a cura del pubblico ministero", è applicabile anche nel procedimento davanti al giudice di pace, poiché l'art. 2 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, prevede l'osservanza delle norme del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Nei casi di reati commessi con violenza, l'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità ex art.127, comma 5, codice di procedura penale del decreto di archiviazione.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della persona offesa, che aveva lamentato la mancata notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero in relazione a un procedimento penale davanti al Giudice di Pace.

La Cassazione ha precisato che l'omesso avviso determina la violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità del decreto di archiviazione.

Il caso oggetto di decisione riguardava un delitto commesso con violenza contro la persona (lesioni personali, art. 582 codice penale), per il quale l'art. 408 codice di procedura penale dispone la notificazione alla persona offesa della richiesta di archiviazione. Parole chiave: #archiviazione, #avviso, #mancatanotificazione, #nullità, #giudicedipace, #fulviograziotto, #scudolegale Studio Graziotto

  1. Cass. 22991/2015
  2. Cass. 7946/2016
  3. Cass. 38745/2016

Codice di procedura penale

Vigente al: 21-04-2018

Art. 127 - Procedimento in camera di consiglio

1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.

2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità.

6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.

8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.

9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.

10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2.

Art. 408 - Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato

1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.

3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.

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