Il curatore del fallimento di una SRL conveniva in giudizio i due soggetti succedutisi nella carica di amministratore unico, chiedendone la condanna al risarcimento per atti di mala gestio.
In particolare, invocava la responsabilità ex artt. 1476, 2482 ter, 2484, 2485 c.c. e art. 146 l.f., per illegittima prosecuzione dell’attività sociale in un’ottica non meramente conservativa a seguito dell’omessa adozione dei provvedimenti richiesti dalla legge in presenza di una causa di scioglimento della società - segnatamente la perdita del capitale sociale - occultata dall’amministratore mediante una serie di irregolarità contabili di per sé rilevanti ex art. 2423 c.c., nonché la prosecuzione indebita dell’attività e aggravamento del dissesto causato da specifiche operazioni, e ulteriori specifici atti di mala gestio consistenti in distrazioni patrimoniali.
I convenuti si costituivano in giudizio, e uno di loro eccepiva la carenza di legittimazione del fallimento nell'azione di repsonsabilità perché i danni asseritamente patiti riguarderebbero i singoli creditori e non la totalità di essi.
Il Tribunale ammetteva la consulenza tecnica d'ufficio richiesta, all'esito della quale venivano accertati danni maggiori a quelli richiesti dal fallimento; la domanda di risarcimento viene accolta.
- Cass. 17121/2010
- Cass. 1641/2017, Sezioni Unite
Codice civile
Vigente al: 14-04-2018
Art. 2394 - Responsabilità verso i creditori sociali
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.
Art. 2394-bis - Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali
In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario.
Art. 2486 - Poteri degli amministratori
Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.
REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.
Vigente al: 14-04-2018
Art. 146 - Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata
Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.
Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:
a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.