Il caso di specie riguardava un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, e la Suprema Corte ha rilevato che «legittimamente i giudici della cautela hanno ritenuto provato, ai limitati effetti cautelari, il fumus dell'art. 4, d. Igs. n. 74 del 2000, in base alla presunzione secondo cui la realizzazione di una minusvalenza detraibile tale da abbattere una plusvalenza realizzata nello stesso anno d'imposta e con valori pressochè simile è funzionale ai perseguiti fini elusivi, dunque sindacabile dall'A.F. ex art. 37 bis, co. 3, lett. f), d.P.R. n. 600 del 1973.Ciò in quanto la partecipazioneriguardava una società di persone, il cui reddito viene imputato per trasparenza ai soci.
A ciò va aggiunto che la mancata svalutazione della partecipazione iscritta nell'attivo circolante risulta essere in contrasto con quanto dispone l'art. 2424 bis cod. civ., secondo cui "Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni". In altri termini, le partecipazioni non inferiori al 20% del capitale (10% se quotate in borsa) si presumono immobilizzazioni».
Per l'Ufficio l'operazione era dissimulatoria, il ché ha escluso la sussistenza di un'operazione abusiva (art. 10-bis legge 212/2000, cd. "statuto del contribuente"), la cui sanzione penale è espressamente esclusa.
Il ragionamento posto a base della decisione consiste nel ritenere dissimulata una cessione di immobili perché, tre anni dopo l'acquisto della partecipazione del 98% nella sas proprietaria, venivano ceduti gli immobili e veniva poi sciolta la sas, determinando una minusvalenza nello stesso esercizio in cui si era determinata la plusvalenza a seguito della cessione degli immobili.
La Cassazione ha rafforzato il proprio convincimento anche dal fatto che la partecipazione era stata iscritta a bilancio nell'attivo circolante anziché nelle immobilizzazioni finanziarie.
La decisione è, a dir poco, molto discutibile, perché tendenzialmente qualsiasi operazione abusiva può essere considerata rientrante nello schema della simulazione.
- Cass. 40272/2015
- Cass. 7078/2013
- Cass. 18826/2012
- Cass. 1762/1998
Codice civile
Vigente al: 26-05-2018
Art. 2424-bis - Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella voce: "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.
Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.
Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo.
Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter.
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
Vigente al: 26-05-2018
Art. 4 - Dichiarazione infedele
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre milioni. (4)
1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).
Art. 10-bis - Omesso versamento di ritenute dovute o certificate
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.