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Archiviazione per particolare tenuità del fatto inibita dal dissenso motivato della persona offesa dal reato

Archiviazione per particolare tenuità del fatto inibita dal dissenso motivato della persona offesa dal reato Il procedimento di opposizione alla richiesta di archiviazione ex art 131-bis cod. pen. è quello previsto dall'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., che, a parziale deroga della disciplina generale, non richiede, in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, l'indicazione, a pena di inammissibilità, di indagini suppletive, poiché è la stessa Procura della Repubblica che, nel richiedere l'archiviazione per la tenuità del fatto, parte dal presupposto della fondatezza della notizia di reato sulla base delle investigazioni già svolte. Nell'ipotesi di richiesta archiviazione per particolare tenuità del fatto, compito del Gip è quello di valutare le fondatezza delle ragioni del dissenso espresse dalla parte offesa opponente (oltre che, eventualmente, dalla persona sottoposta alle indagini), nel contraddittorio nell'ambito di udienza camerale appositamente fissata, dal quale non può prescindersi in questa particolare ipotesi di opposizione all'archiviazione, ove vengano enunciate ed allegate ragioni di infondatezza dell'ipotesi ex art 131-bis c.p. posta a sostegno della richiesta di archiviazione. Fermo restando che il contenuto dell'opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 411 co 1 bis c.p.p. è costituito dalla "ragioni di dissenso" dell'opponente e non necessariamente "dall'oggetto della investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova" come invece richiesto dall'art. 410 c.p.p per l'opposizione alla richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Il caso riguardava due imputati per tentativo di furto aggravato in un supermercato, all'interno del quale si erano appropriati di 94 confezioni di gomme da masticare per un valore complessivo di 233 euro.

Il Giudice per le indagini preliminari aveva deciso "de plano" con decreto sulla richiesta di archiviazione del Publico Ministero per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis codice penale.

La pronuncia richiama precedenti decisioni, tra le quali: «In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, ove la persona offesa indichi le ragioni del dissenso, il giudice non può decidere "de plano" ma deve necessariamente fissare l'udienza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 409, comma secondo, cod. proc. pen., essendo ciò funzionale alla instaurazione del contraddittorio tra le parti e all'esercizio del diritto di difesa, riconosciuto alla persona offesa dal reato dall'art. 411, comma ibis cod. proc. pen., la cui inosservanza, pertanto, determina la nullità dell'eventuale provvedimento adottato» (Cass. 26876/2016), e «Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciato ai sensi dell'art. 411, comma 1, cod. proc. pen., è nullo se emesso senza l'osservanza della speciale procedura prevista al comma 1-bis di detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. idonee a garantire il necessario contraddittorio sulla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.»(Cass. 40293/2017; 36857/2016). Parole chiave: #archiviazione, #dissenso, #opposizione, #particolaretenuitàdelfatto, #personaoffesa, #ricorso, #fulviograziotto, #scudolegale Studio Graziotto

  1. Cass. 40293/2017
  2. Cass. 36857/2016
  3. Cass. 46277/2016
  4. Cass. 26876/2016
  5. Cass. 20876/2016
  6. Cass. 8384/2015

Codice penale

Vigente al: 03-06-2018

Art. 131-bis - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

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Codice di procedura penale

Vigente al: 03-06-2018

Art. 411 - Altri casi di archiviazione

1. Le disposizioni degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilità, che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto, che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

1-bis. Se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l'opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5.

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