In una successione, la massa - formata da numerosi immobili e dalla quota di un'impresa - era stata detenuta, senza rendere il conto dell'amministrazione, da uno solo degli eredi legittimi.
Uno degli eredi proponeva domanda al Tribunale, con la quale chiedeva lo scioglimento della comunione e la resa dei conti tra gli eredi.
Il tribunale dichiarava come era composta la massa, e respingeva le altre domande delle parti, ordinando inoltre la cancellazione della trascrizione della domanda di scioglimento della comunione.
In sede di appello, ed esperito supplemento di consulenza tencina d'ufficio, la Corte territoriale riformava parzialmente la sentenza del Tribunale e dichiarava sciolta la comunione ereditaria su alcuni beni.
Un'erede proponeva ricorso fondato su nove motivi, tra i quali la errata valutazione del valore probatorio dell'inventario redatto dal notaio, valore probatorio che la Corte di Appello riteneva nullo..
- Cass. 17266/2015
- Cass. 16195/2007
REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443
Codice di procedura civile
Vigente al: 28-09-2018
Art. 775 - Processo verbale d'inventario
Il processo verbale d'inventario contiene:
1) la descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini, e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;
2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d'oro e d'argento;
3) l'indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;
4) l'indicazione delle altre attività e passività;
5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall'ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.
Se alcuno degli interessati contesta l'opportunità d'inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti.
REGIO DECRETO 18 dicembre 1941, n. 1368
Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie.
Vigente al: 28-09-2018
Art. 192 - Modalità di chiusura dell'inventario
L'ufficiale che procede all'inventario deve, prima di chiuderlo, interrogare coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui questi erano posti, se siano a conoscenza che esistano altri oggetti da comprendere nell'inventario.