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Regolamento preventivo di giurisdizione esperibile anche dal convenuto in Italia se dimostra interesse ad agire

Regolamento preventivo di giurisdizione esperibile anche dal convenuto in Italia se dimostra interesse ad agire La deroga alla giurisdizione dello Stato (anche tra due soggetti residenti in Italia) può farsi valere mediante il regolamento preventivo di giurisdizione anche da un soggetto avente sede nello Stato che sia stato convenuta davanti al Giudice ordinario nazionale e che invochi l'esistenza di un accordo derogatorio della competenza, in tal modo dimostrando uno specifico interesse ad agire con detto regolamento.

Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile, anche in pendenza di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo perché esso non resta escluso dall'emissione di tale decreto, che non costituisce decisione nel merito; una volta accertato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale si determina anche una improseguibilità del giudizio di merito per carenza di potere del giudice, che dal momento in cui è stato tempestivamente eccepito il proprio difetto di giurisdizione non ha più il potere di decidere della controversia, se non limitatamente alla declaratoria di nullità del decreto precedentemente rilasciato.

La pronuncia è particolarmente interessante perché afferma l'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione da parte del convenuto residente in Italia (il quale, normalmente, non può esperire tale procedura) nel caso in cui dimostri uno specifico interesse ad agire, che nel caso di specie consosteva nel vedere affermata la carenza di giurisdizione del giudice italiano perché le due società italiane avevano devoluto le eventuali future controversie ad arbitrato internazionale.

Privare la società italiana - nei confronti della quale l'altra aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, poi opposto dalla prima - della possibilità di esperire il regolamento preventivo di giurisdizione per vedere dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice italiano, significherebbe vanificare la scelta della deboluzione all'arbitrato: è per questo che le Sezioni Unite hanno affermato i principi citati, introducendo un'eccezione alla regola generale. Parole chiave: #arbitrato, #arbitratointernazionale, #clausolacompromissioria. #decretoingiuntivo, #giurisdizione, #regolamentodigiurisdizione, #fulviograziotto, #scudolegale Studio Graziotto

  1. Cass. SS.UU. 14649/2017
  2. Cass. SS.UU. 24153/2013
  3. Cass. SS.UU. 2060/2003
  4. Cass. 8166/1999

LEGGE 31 maggio 1995, n. 218

Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

Vigente al: 05-11-2018

Art. 4 - Accettazione e deroga della giurisdizione

1. Quando non vi sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.

2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.

3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri incaricati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.

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Codice di procedura civile

Vigente al: 05-11-2018

Art. 41 - Regolamento di giurisdizione

Finchè la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37. L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all'articolo 367.

La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa, finchè la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.

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