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Accettazione di eredità con beneficio d'inventario non esclude responsabilità degli eredi per i debiti tributari

Accettazione di eredità con beneficio d'inventario non esclude responsabilità degli eredi per i debiti tributari Chi accetta l'eredità con beneficio d'inventario è a tutti gli effetti erede, ai sensi dell'art. 490 comma 2 c. c.; e l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non determina di per sé sola il venir meno della responsabilità patrimoniale degli eredi per i debiti anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questi ultimi a non risponderne al di là del valore dei beni lasciati dal defunto. Chi accetta l'eredità con beneficio d'inventario è a tutti gli effetti erede, ai sensi dell'art. 490 comma 2 codice civile; e l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non determina di per sé sola il venir meno della responsabilità patrimoniale degli eredi per i debiti anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questi ultimi a non risponderne "ultra vires hereditatis", cioè al di là del valore dei beni lasciati dal de cuius».

Il caso oggetto di decisione riguardava il debito degli eredi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, sorto in conseguenza del rigetto del loro ricorso tributario in primo grado relativo a redditi accertati nei confronti di una SRL di cui il defunto era socio.

La Commissione Tributaria Regionale riformava la decisione di primo grado, sul presupposto chel'Ufficio non aveva fornito la prova che i contribuenti avessero accettato l'eredità: secondo il giudice di appello, i contribuenti erano semplici chiamati all'eredità, avendo essi accettato con beneficio di inventario, e l'Ufficio non poteva esigere l'adempimento delle obbligazioni del defunto.

La Suprema Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.

Il Collegio rileva che il Giudice di appello ha «confuso la situazione del chiamato all'eredità con quella dell'erede con beneficio d'inventario, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 23389 del 2017; Cass. n. 4788 del 2017), chi accetta l'eredità con beneficio d'inventario è a tutti gli effetti erede, ai sensi dell'art. 490 comma 2 cod. civ.; e l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non determina di per sé sola il venir meno della responsabilità patrimoniale degli eredi per i debiti anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questi ultimi a non risponderne "ultra vires hereditatis", cioè al di là del valore dei beni lasciati dal de cuius».

Nel ritenere il primo motivo di ricorso fondato, la Cassazione rileva quindi che «gli eredi, nei cui confronti l'ufficio faccia valere le proprie pretese creditorie tributarie, hanno interesse a far valere la limitazione della propria esposizione debitoria mediante un accertamento giudiziale; ed a tale interesse degli eredi si contrappone quello dell'ufficio di fare accertare la sussistenza del L debito tributario del "de cuius", debito che diventerà esigibile nei confronti degli eredi solo quando sarà chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari e sempre che sussista un residuo attivo in favore degli eredi (cfr. Cass. n. 23019 del 2016; Cass. n. 14847 del 2015)».

Il Collegio ritiene fondato anche il secondo motivo di ricorso: incombe sul contribuente l'onere di provare la sua qualifica di erede con beneficio d'inventario, non essendo tale onere a carico dell'ufficio (come erroneamente sostenuto dalla Commissione Tributaria Regionale anche se, nella specie, era emerso per tabulas, fin dal processo di primo grado, che i contribuenti rivestissero la qualifica di eredi con beneficio d'inventario del defunto ).

La Cassazione accoglie quindi il ricorso, e cassa la sentenza impugnata rinviando alla Commissione Tributaria Regionale in altra composizione per un nuovo esame.

La decisione è coerente col dettato normativo, ma è degna di segnalazione in quanto comunemente si ritiene che accettando coin beneficio di inventario non si diventi eredi, tanto che anche il collegio di appello ha fondato la sua decisione su tale assunto. Parole chiave: #civile, #eredità, #accettazioneconbeneficiodiinventario, #chiamatiallaeredità, #debititributari, #successioni, #tributario, #diritto, #giurisprudenza, #cassazione, #contenzioso, #controversia, #giustizia, #mediazione, #negoziazioneassistita, #ordinanza, #sentenza, #assistenzalegale, #consulenzalegale, #parerelegale, #tutelalegale, #avvocato, #avvocati, #aziende, #studiolegale, #studiolegalegraziotto, #fulviograziotto, #scudolegale, #attorney, #claim, #company, #dispute, #graziottolegal, #italy, #italianlawyer, #law, #lawfirm, #lawyer, #lawyers, #legal, #legaladvice, #legalassistanceinitaly, #litigation, #fulviograziotto, #legalshield, Studio Graziotto, Flash News, Twitter @GraziottoFulvio, LinkedIn, Facebook, Google

Studio Graziotto

  1. Cass. 23389/2017
  2. Cass. 4788/2017
  3. Cass. 23019/2016
  4. Cass. 14847/2015
  5. Cass. 25116/2014

Codice Civile

Vigente al: 30-11-2019

Art. 484 - Accettazione col beneficio d'inventario

L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.

Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.

Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto.

Art. 490 - Effetti del beneficio d'inventario

L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede.

Conseguentemente:

1) l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;

2) l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;

3) i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio d'inventario o vi rinunzi.

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