Ad una società che aveva acquistato un ramo d'azienda, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento, a rettifica del reddito relativo all'azienda che aveva ceduto il ramo: la società acquirente era ritenuta solidalmente obbligata per i debiti conseguenti all'accertamento.
La società aveva ottenuto, prima dell'acquisto, il certificato che attestava la mancanza di debiti tributari, ma per l'Agenzia la certificazione non esimeva la cessionaria dalla responsabilità solidale per i debiti tributari accertati successivamente.
Mentre la regolamentazione della responsabilità del cessionario di azienda pare definita, il tenore letterale della disposizione non aiuta a ricavare la norma da applicare nel caso in cui oggetto del trasferimento non sia l'intera azienda, ma solo un ramo di essa.
Il D. Lgs. 158/2015 (le cui modifiche inizieranno a decorrere dal 1/1/2017) ha finalmente precisato che le disposizioni non si applicano nell'ambito delle procedure concorsuali, e che si applicano "in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento". E' pertanto da ritenere che si applicheranno anche nel caso di affitto e usufrutto di azienda.
Per quanto riguarda il trasferimento del solo ramo d'azienda, non solo gli orientamenti sono differenti, ma le difficoltà pratiche di isolare una eventuale responsabilità tributaria relativa al solo ramo continueranno ad alimentare incertezza e contenzioso.
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