A una SGR veniva notificato un avviso di liquidazione dell'imposta di registro su alcune scritture private, con le quali venivano ceduti dei contratti preliminari di compravendita.
La SGR ricorreva in primo grado eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alla pretesa tributaria, in quanto ha agito per conto del fondo su cui ricadono gli effetti dei negozi giuridici.
In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale ha respinto il ricorso, ritenendo che la SGR fosse "parte contraente", ma la CTR accoglie invece la tesi della SGR.
La pronuncia della CTR riflette il concetto di "segregazione" del patrimonio del fondo rispetto a quello dell'OICR (Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio, nel caso specifico una SGR) che lo gestisce, segregazione che esplica i suoi effetti anche in ambito tributario.
Per inciso, il fatto che la SGR sia parte contraente, agendo per conto del fondo, attribuisce direttamente gli effetti giuridici al fondo stesso.
DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
Vigente al: 7-2-2016
CAPO II - OICR ITALIANI
Sezione I - Fondi comuni di investimento
Art. 36 Fondi comuni di investimento
1. Il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o dalla società di gestione subentrata nella gestione, in conformità alla legge e al regolamento.
2. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d'Italia, sentita la Consob, determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo diverso dal FIA riservato e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 39.
3. La Sgr che ha istituito il fondo o la società di gestione che è subentrata nella gestione agiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo,assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità del mandatario.
4. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonchè da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, nè quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.
5. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono nominative o al portatore, secondo quanto previsto nel regolamento del fondo. La Banca d'Italia può stabilire in via generale, sentita la Consob, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote, tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare la portabilità delle quote.