Un soggetto ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della sentenza del tribunale, lo aveva riconosciuto colpevole del reato continuato di cui all'art. 2, Decreto Legislativo n. 74 del 2000 (Dichiarazione fraudolenta IVA mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relativamente ai periodi imposta dal 2005 al 2007), per essersi avvalso di fatture per operazioni inesistenti.
Con la stessa sentenza veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai fatti relativi al periodo di imposta 2004, con riferimento alla dichiarazione 2005, perché estinti per prescrizione; veniva, pertanto, rideterminata la pena inflitta al medesimo in 2 anni ed 8 mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata che aveva irrogato le pene accessorie di legge.
Il ricorso è stato parzialmente accolto con rinvio alla Corte di Appello.
La sentenza della Cassazione ripercorre alcune considerazioni relative al combinato disposto dell'art. 160, terzo comma e 161, secondo comma codice penale.
In sintesi, il giudice italiano è tenuto (in virtù della prevalenza del diritto dell'Unione Europea su quello dei singoli Stati, prevalenza a cui il diritto penale non è sottratto) a disapplicare tali disposizioni nella misura in cui ritenga che, fissando un limite massimo alla durata dell'interruzione della prescrizione (in presenza, appunto, di atti interruttivi), impedisce allo Stato italiano di adempiere agli obblighi di tutela effettiva degli interessi finanziari dell'Unione Europea imposti dall'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE).
Questo in virtù del principio del primato del diritto UE rispetto a quello nazionale, compreso anche il diritto penale.
Codice Penale
LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE
TITOLO VI - Della estinzione del reato e della pena
Capo I - Della estinzione del reato
Articolo 160 - Interruzione del corso della prescrizione
Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna (cpp 533) o dal decreto di condanna (cpp 565).
Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio (cpp 416), il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale (disp. att. cp 41).
Articolo 161 - Effetti della sospensione e della interruzione
La sospensione (159) e la interruzione (160) della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.
Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.