Malgrado i ben 12 motivi di ricorso, la Cassazione non ha accolto le lagnanze dell'investitrice.
Al di là degli aspetti relativi alle questioni procedurali, che anche nella questione sottoposta al vaglio della Magistratura hanno avuto il loro peso, la pronuncia della Cassazione affronta i numerosi motivi di ricorso e chiarisce gli aspetti di legittimità sui quali è ravvisabile la sua competenza, rimandando per il resto alle valutazioni e agli accertamenti già effettuati dalle corti territoriali.
In estrema sintesi, le doglianze della investitrice ricorrente non hanno trovato accoglimento fondamentalmente perché la Cassazione ha ritenuto, sulla base dei fatti accertati dalle corti di merito, che la ricorrente aveva dimostrato un profilo con un'alta propensione al rischio e la piena consapevolezza del rischio insito negli strumenti finanziari acquistati, e un comportamento che poteva ritenersi di "ratifica" per quanto riguarda le operazioni asseritamente effettuate dal padre: aveva incassato le cedole, ricevuto gli interessi e gli estratti conto (che non risultavano contestati), e che consentivano di verificare l'andamento dei titoli e di cederli prima del default.
Codice Civile
Vigente al: 13-3-2016
Art. 1394 - Conflitto d'interessi
Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Art. 1395 - Contratto con se stesso
E' annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi.
L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato.
DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
Vigente al: 13-3-2016
Art. 23 - Contratti
1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, escluso il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni . . . o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.
2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tal casi nulla è dovuto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.
4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi e attività di investimento . . . , al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario.
5. Nell'ambito della prestazione dei servizi e attività di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile.
6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.