Avv. Fulvio Graziotto
Il datore di lavoro risponde per i danni da fumo passivo se non prova di aver sanzionato i trasgressori
A una giornalista era stato riconosciuto, in base a consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado e poi con supplemento di operazioni peritali, il diritto al risarcimento del danno biologico e del danno morale nella misura del 15% per esposizione a fumo passivo in azienda.
La lavoratrice lamentava inoltre di aver subito il demansionamento ad opera del datore di lavoro.
Il giudice di appello aveva respinto la domanda di riconoscimento della dequalificazione e aveva accolto quella di risarcimento per danno da esposizione a fumo passivo.
La giornalista ricorreva, con tre motivi, in Cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello, che aveva deciso sulla sentenza in primo grado vertente su due punti: 1) la violazione dell'art. 2103 codice civile (demansionamento della lavoratrice) e 2) la responsabilità del datore di lavoro per l'esposizione della lavoratrice al cd. fumo passivo.
La Cassazione accoglie il ricorso della lavoratrice, cassa la sentenza di appello e rinvia alla Corte di Appello in diversa composizione per una nuova pronuncia.
Relativamente al risarcimento dei danni da cd. fumo passivo, la Cassazione condanna il datore di lavoro per non aver assolto all'onere della prova previsto dall'art. 1218 codice civile.
Per la corte di legittimità, il generico richiamo a circolari e disposizioni organizzative interne, senza l'allegazione di sanzioni disciplinari effettivamente comminate ma solamente ipotizzate, non sono idonei a dimostrare l'esistenza di una causa non imputabile al datore di lavoro.
Parole chiave: fumo passivo - obbligazioni - risarcimento del danno
Studio Graziotto
REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262
Codice Civile
Vigente al: 26-3-2016
Art. 1218 - Responsabilità del debitore
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro
L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.