Alcuni investitori avevano investito in titoli emessi dalla Repubblica Argentina, prima del default.
Dopo aver vinto in primo grado, la banca impugnava la sentenza, e la Corte d'Appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli investitori.
Gli investitori hanno proposto ricorso in Cassazione basato su ben 11 motivi, la quale però rigetta il ricorso e conferma la decisione della Corte d'Appello.
L'esito della pronuncia della Cassazione risente anche di alcuni aspetti procedurali che hanno influito sull'esito della controversia.
Ciò nonostante il Collegio, richiamando alcune precedenti pronunce, riafferma la distinzione tra gli obblighi di consulenza e gli obblighi informativi, ricordando il perimetro di azione di questi ultimi.
La banca non è tenuta ad un obbligo generalizzato di informazione dopo la negoziazione, ma tale obbligo può sorgere in presenza dei presupposti previsti dalle disposizioni richiamate.
DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
Vigente al: 19-3-2016
Art. 21 - Criteri generali
1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie:
a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti;
b) informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;
c) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.