Due contribuenti della provincia di Cremona si vedevano notificare avvisi di accertamento ICI, per conto di un comune del cremonese, da parte di un concessionario per la riscossione avente sede a Mondovì (Cuneo).
Le due contribuenti proponevano separati ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, affermando di individuarne la competenza territoriale in base all'interpretazione più logica dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 546/1992.
Il concessionario si costituiva in giudizio ed eccepiva l'incompetenza territoriale della commissione adita, la quale sollevava la questione di legittimità costituzionale.
La Corte Costituzionale ha accolto la questione di incostituzionalità sollevata.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Vigente al: 3-4-2016
Art. 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 97
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546
Disposizioni sul processo tributario
Vigente al: 3-4-2016 (nuovo testo modificato rispetto a quello oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale)
Art. 4 - Competenza per territorio
1. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
2. Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione.