Avv. Fulvio Graziotto
Omissione del versamento IVA sanzionata anche se sotto la soglia di punibillità penale
Una società aveva omesso il versamento di IVA per l'anno 2010 per 51mila euro, e l'amministratore di era stato assolto «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato» in quanto, nel frattempo, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del reato per i fatti commessi fino al settembre 2011, in cui la soglia di rilevanza penale era fissata a 103.291,38 euro.
L'imputato ricorreva in Cassazione per ottenere l'assoluzione con la formula più ampia, e la corte ha accolto il ricorso.
Con questa pronuncia, la terza sezione penale della Cassazione ha ripercorso i passaggi rilevanti sia per l'inquadramento della natura del delitto di omesso versamento IVA, sia per i criteri da seguire per la formula assolutoria applicabile.
La sopravvenuta non punibilità penale non toglie, però, rilevanza all'illecito tributario, da sanzionarsi sotto il profilo amministrativo.
Parole chiave: IVA - illecito amministrativo - omesso versamento
Studio Graziotto
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
Vigente al: 11-4-2016
Art. 10-ter - Omesso versamento di IVA
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.
AGGIORNAMENTO: La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 8 aprile 2014, n. 80 (in G.U. 1a s.s. 16/4/2014, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38".