Avv. Fulvio Graziotto
Licenziamento legittimo per superamento del periodo di comporto anche se alla malattia segue l'aspettativa
Una lavoratrice ricorreva al Tribunale esponendo di essere stata oggetto di comportamenti vessatori da parte della Banca datrice di lavoro, che avevano causato la sua assenza per malattia.
Una volta scaduto il periodo di comporto, seguito di una nota da parte della Banca, la lavoratrice presentava domanda di aspettativa che veniva accolta.
Durante il periodo di aspettativa, la banca le comunicava che veniva trasferita in altra città, e al termine del periodo di aspettativa la invitava a riprendere servizio presso la nuova sede, pena il recesso dal contratto di lavoro.
Quattro giorni dopo la banca procedeva al licenziamento per superamento del periodo di comporto.
La ricorrente contestava il licenziamento, chiedendo la reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento del danno biologico: il tribunale accoglieva la domanda di reintegro ma non quella risarcitoria.
Si appellavano alla decisione sia la banca che la lavoratrice, e la Corte di appello rigettava entrambi i gravami, ritenendo che il licenziamento era stato intimato dopo nove mesi dal superamento del periodo di comporto.
La banca ricorre in Cassazione, che accoglie le doglianze del datore di lavoro.
La Cassazione, nel pronunciarsi sul caso, ha ritenuto che il periodo di aspettativa susseguente al periodo di comporto per malattia giustifica l'assenza del lavoratore (anche se l'aspettativa viene richiesta una volta scaduto il periodo di comporto), escluda l'illegittimità del licenziamento operato entro pochi giorni dall'esaurimento dell'aspettativa.
L'affidamento del dipendente sulla stabilità e prosecuzione del rapporto deve essere contemperato con un ragionevole "spatium deliberandi" riconosciuto al datore di lavoro al fine di valutare la convenienza ed utilità della prosecuzione del rapporto di lavoro.
Il periodo di aspettativa al termine del periodo di comporto per malattia, ben potrebbe consentire al lavoratore di recuperare appieno le sue energie psicofisiche e riprendere il servizio: in tali casi, vincolare il datore di lavoro ad esercitare il recesso subito dopo il periodo di comporto andrebbe a ledere proprio quegli interessi che la il sistema cerca di tutelare.
Parole chiave: aspettativa - malattia - periodo di comporto - licenziamento
Studio Graziotto
Codice Civile
Vigente al: 8-4-2016
Art. 2110 - Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio
In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.
Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.
Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio.