Avv. Fulvio Graziotto
Anonimato garantito per l'esposto al Garante per la Privacy
Un'agenzia di elaborazione dati aveva richiesto l'accesso all'esposto-denuncia presentato al Garante per un presunto trattamento illecito di dati sensibili.
La segnalazione si era chiusa con l'archiviazione del caso da parte del Garante, il quale aveva respinto la richiesta di accesso, eccependo che l'agenzia richiedente non aveva alcun interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, anche perché gli atti non la avevano danneggiata.
L'agenzia ricorre al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, il quale boccia la richiesta.
Per il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, la riservatezza di chi rende dichiarazioni in sede ispettiva assume una peculiare rilevanza e può prevalere sul diritto di identificare chi segnala presunti abusi in mancanza di un interesse diretto, concreto e attuale.
Il Collegio, in sostanza, sottolinea che identificare chi segnala un presunto abuso si risolverebbe in un depotenziamento dello strumento della segnalazione, posto a tutela di un bene giuridico di particolare rilievo come i "dati personali".
Parole chiave: accesso - dati personali - privacy
Studio Graziotto
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006, n. 184
Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.
Vigente al: 9-4-2016
Art. 2 - Ambito di applicazione
1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.
2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.