Avv. Fulvio Graziotto
Danno cagionato da cose in custodia - Art. 2051 codice civile
Il caso è quello di una signora che agiva in giudizio, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla caduta avvenuta all’interno di un negozio, a causa della presenza di un gradino non adeguatamente segnalato.
A fronte della richiesta di risarcimento danni da parte della signora R. E., si costituiscono in giudizio sia la società convenuta, che la società di assicurazione, entrambe chiedendo il rigetto della domanda.
I giudici sia di primo grado che di secondo grado ritennero che, dagli elementi acquisiti, dovesse escludersi la responsabilità delle parti chiamate in causa, in quanto la caduta era da attribuire alla disattenzione della cliente stessa, e pertanto, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., deve ritenersi interrotto il nesso eziologico tra la cosa e l’evento danno.
La danneggiata a seguito della sentenza d’appello proponeva ricorso per Cassazione.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato senza che rilevi la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza; la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Si deve pertanto considerare custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione.
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa nell’ipotesi di caso fortuito, fattore che attiene non al comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa ma ad un elemento esterno; o nell’ipotesi in cui il danno sia riconducibile esclusivamente alla condotta del danneggiato, il quale abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno.
In sostanza, in tema di responsabilità da cose in custodia, la presunzione di colpa stabilita dall’articolo 2051 c.c. presuppone la dimostrazione, ad opera del danneggiato dell’esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il fatto dannoso; quando questo si interrompe non si può parlare di responsabilità del custode articolo 2051 c.c.
Parole chiave: cose in custodia - responsabilità civile - responsabilità extra-contrattuale
Studio Graziotto
Codice civile
Vigente al 20-04-2016
Art. 2051 - Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.