Avv. Fulvio Graziotto
Per omissione del versamento IVA pena ridotta dopo l'innalzamento delle soglie di punibilità
La Corte di Appello condannava il legale rappresentante di una società per il reato di omesso versamento IVA relativo al 2008.
Durante il giudizio, la soglia di punibilità veniva elevata da 50mila a 250mila euro, e i sei mesi 20 giorni di reclusione inflitti risultavano sproporzionati rispetto all'illecito commesso.
Nel ricorrere in Cassazione, l'imputato lamentava anche che la società vantava, nell'anno successivo, un credito IVA che, a seguito della compensazione, portava il saldo a debito sotto la nuova soglia.
La Cassazione non ne fa espressa menzione, ma l'eventuale compensazione di crediti maturati successivamente al momento nel quale si consuma il reato (che, ai sensi dell'art. 10-ter del Decreto Legislativo n. 74/2000 coincide con la scadenza per il versamento dell'acconto del periodo di imposta successivo, cioè il 27 dicembre), non rileva proprio perché avverrebbe solo a reato già consumato.
Parole chiave: IVA - omesso versamento
Studio Graziotto
DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
Vigente al: 2-5-2016
Art. 10-ter - Omesso versamento di IVA
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.
AGGIORNAMENTO: La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 8 aprile 2014, n. 80 (in G.U. 1a s.s. 16/4/2014, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38".