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Risarcimento per la revoca della delega all'amministratore delegato senza giusta causa

Risarcimento per la revoca della delega all'amministratore delegato senza giusta causa

L'amministratore delegato di una società, al quale (dopo il rinnovo dell'incarico per un triennio) erano state revocate le deleghe dal consiglio di amministrazione, aveva proposto domanda di risarcimento accolta in primo grado.

La decisione veniva impugnata e la Corte di Appello ribaltava l'esito, respingendo tutte le domande proposte dall'Amministratore Delegato perché riteneva che la delega sarebbe sempre revocabile ad nutum ai sensi dell'art. 2381 codice civile.

Gli eredi dell'amministratore delegato, nel frattempo, proponevamo ricorso per cassazione, accolto dalla Suprema Corte.

La Suprema Corte riconosce la diversità tra la revoca dell'amministratore da parte dell'assemblea (art. 2383 codice civile) e la revoca delle deleghe da parte del consiglio di amministrazione (art. 2381 codice civile); afferma però che in mancanza di una specifica disciplina si giustifica, anche in caso di revoca della sola delega operata senza giusta causa, il ricorso analogico alla risarcibilità del danno prevista dall'art. 2383 codice civile.

Ricordo che il conferimento di deleghe alla gestione presuppone una specifica previsione statutaria oppure una'apposita deliberazione assembleare di autorizzazione: trattandosi di fattispecie a formazione progressiva, necessita la previsione statutaria o la deliberazione dell'assemblea la quale autorizza il conferimento di deleghe; occorre quindi procedere al conferimento da parte del consiglio di amministrazione con apposita deliberazione, e infine la successiva accettazione della carica da parte dei componenti ai quali le funzioni delegate sono state affidate.

E' anche utile ricordare che la delega non comporta un trasferimento irreversibile di funzioni o poteri, rimanendo una competenza concorrente e sovraordinata del c.d.a. rispetto ai soggetti delegati.

Di conseguenza, il c.d.a. conserva sempre il potere di revocare le deleghe in ogni momento, rimanendo la giurisprudenza di merito ondivaga circa l'obbligo, in mancanza di giusta causa, di risarcire il danno all'amministratore il quale, nonostante la revoca della delega, conserva la carica.

Parole chiave: amministratore delegato - deleghe - revoca - assenza di giusta causa - risarcimento del danno Studio Graziotto

Codice civile

Vigente al: 13-5-2016

Art. 2381 - Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati

Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sè operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Art. 2383 - Nomina e revoca degli amministratori

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

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