Avv. Fulvio Graziotto
Nei rapporti bancari prova delle operazioni errate a carico del creditore
Una SRL conveniva in giudizio la banca chiedendo la declaratoria di illegittimità del recesso operato dalla banca dai contratti accesi con la società, e la revisione del saldo a debito verso la banca, con condanna al risarcimento del danno quantificato in un miliardo delle vecchie lire.
Inoltre veniva chiesta la restituzione degli interessi anatocistici non dovuti e delle commissioni di massimo scoperto, fino al limite della prescrizione decennale.
A questo procedimento, veniva riunito quello di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della banca.
In primo grado il giudice emetteva ordinanza ex art. 186-quater codice di procedura civile con la quale condannava la banca al pagamento di circa 950 mila euro.
La banca proponeva appello ma il giudice del secondo grado lo rigettava, portando la banca a ricorrere per cassazione su sei motivi, dei quali due vengono accolti portando al Cassazione a cassare la sentenza impugnata, e a rinviare alla Corte di Appello per una nuova pronuncia.
La sentenza affronta diversi aspetti, che meritano qualche attenzione.
Il primo: le poste di debito derivanti dalle clausole invalide contenute nei rapporti negoziali sottostanti, non sono sanate dall'omessa contestazione degli estratti conto periodioci.
Il secondo: anche se i procedimenti vengono riuniti, mantengono la propria autonomia, che si riflette sulle relative azioni e anche sulle fasi istruttorie.
Il terzo: incombe sul cliente della banca, che contesta gli addebiti sugli estratti conto, l'onere di produrre gli estratti conto relativi a tutta la durata del rapporto.
Quarto: in caso di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dalla banca, spetta a quest'ultima produrre gli estratti conto a prova del credito.
Parole chiave: anatocismo - commissioni di massimo scoperto - estratti conto - importi on dovuti - onere della prova
Studio Graziotto
Codice civile
Vigente al: 3-5-2016
TITOLO II - DELLE PROVE
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 2697 - Onere della prova
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Art. 2698 - Patti relativi all'onere della prova
Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero è modificato l'onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l'inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.