LEGGE 29 dicembre 1962, n. 1745
Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari
Vigente al: 29-5-2016
Art. 10-bis
Gli utili spettanti a persone giuridiche pubbliche o fondazioni, esenti dall'imposta sulle società, che hanno esclusivamente scopo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica sono esonerati dalla ritenuta prevista dall'articolo 10 della presente legge, a condizione che il rappresentante legale dell'ente, entro il mese di ottobre dell'anno precedente quello in cui è deliberata la distribuzione degli utili, abbia presentato al competente Ispettorato compartimentale delle imposte dirette la distinta delle azioni possedute, attestando per iscritto che gli utili relativi sono di esclusiva pertinenza dell'ente. La distinta e l'attestazione devono essere vistate dall'autorità governativa che esercita il controllo e la vigilanza sulla amministrazione dell'ente. L'Ispettorato compartimentale trasmette alle società emittenti, entro il 20 dicembre, l'elenco degli enti che hanno presentato la distinta, con l'indicazione del numero delle azioni in essa comprese.
L'Amministrazione finanziaria può procedere alla ispezione della contabilità degli enti che hanno presentato la distinta con le modalità stabilite dagli articoli 39 e 42 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
In caso di omessa o irregolare tenuta della contabilità l'importo della ritenuta, in misura pari al trenta per cento dell'ammontare degli utili riscossi in esonero da essa, è iscritto a ruolo a nome dell'ente, insieme con una sopratassa del dieci per cento, a norma degli articoli 168, secondo comma e 183 lettera b) del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. In caso di falsità dell'attestazione di cui al comma precedente, fermo restando il disposto dell'articolo 15 della presente legge, si applicano al rappresentante legale dell'ente le pene stabilite dall'articolo 483 del Codice penale.
L'esonero dalla ritenuta previsto da quest'articolo si applica per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo d'acconto, è deliberata dopo il 31 dicembre 1967, sempre che, per gli utili distribuiti nel 1968, entro il mese di ottobre del 1967 siano state presentate la distinta e l'attestazione di cui al primo comma.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 601
Disciplina delle agevolazioni tributarie
Vigente al: 29-5-2016
Art. 6 - Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
1. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:
a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione.
c-bis) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica.