I proprietari di 4 autorimesse proponevano ricorso ex art. 1172 codice civile (azione di nunciazione per danno temuto) per le infiltrazioni d'acqua provenienti dalle terrazze sovrastanti in uso esclusivo di 3 soggetti, con richiesta di ordinare in via urgente, in via solidale anche al condominio, di provvedere ai lavori di ripristino delle terrazze, che il giudice ordinava in via cautelare.
Nella successiva fase di merito veniva autorizzata la chiamata in causa dell'impresa che aveva edificato lo stabile e disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Fatti i lavori, all'esito di ulteriore ingiunzione poi revocata, il giudice confermava il provvedimento emesso all'esito della prima fase sommaria cautelare, e condannava il condominio a risarcire i danni e le spese di consulenza tecnica d'ufficio, ripartendo 1/3 a carico dei 3 soggetti aventi l'uso esclusivo delle terrazze, e per i 2/3 a carico di tutti i condomini, compresi gli attori, i quali proponevano appello.
La Corte di Appello confermava la legittimazione passiva del solo condominio, non incidendo sulla stessa i criteri di ripartizione ex art. 1126 codice civile.
Avverso la sentenza della Corte di Appello proponevano ricorso per Cassazione i 3 utilizzatori delle terrazze, e i proprietari delle autorimesse danneggiate proponevano ricorso incidentale; la Cassazione rigetta entrambi i ricorsi.