Una SRL che conduceva in locazione due locali citava, a seguito dei danni da allagamento verificatisi in occasione di un forte temporale (sia per esondazione di un vicino sottopasso, sia per precipitazioni da un tubo pluviale del condominio), davanti al Tribunale il condominio, il comune e le rispettive compagnie assicuratrici.
Il Tribunale respingeva la domanda della società, e la Corte di Appello confermava la pronuncia di primo grado.
La SRL ricorreva in Cassazione.
Per la Suprema Corte, non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, oramai, sono tutt'altro che imprevedibili.
Parole chiave: condominio - danni da allagamento - caso fortuito - nesso di causalità - causa sopravvenuta - piogge intense
Codice civile
Vigente al: 17-6-2016
Art. 1227 - Concorso del fatto colposo del creditore
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
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