Avv. Fulvio Graziotto
Prima di iniziare i lavori è meglio chiedere e ottenere l'autorizzazione dell'assemblea condominiale
Un condomino iniziava i lavori per trasformare un suo appartamento in un «bed and breakfast».
Successivamente chiedeva l'autorizzazione all'assemblea condominiale al cambio di destinazione d'uso, ma l'assemblea la negava, e quindi aveva dovuto sospendere i lavori.
Impugnava quindi la delibera ma senza chiederne la sospensione.
Proponeva poi domanda di risarcimento dei danni subiti per la sospensione dei lavori, ma sia il Tribunale che la Corte di Appello la rigettavano.
Il condomino propone quindi ricorso per la cassazione della sentenza, ma la Suprema Corte lo rigetta.
Sulla base degli accertamenti effettuati dai giudici di merito, il condomino era stato indotto, pur colposamente, ad avviare e poi sospendere i lavori dal comportamento dell'amministratore del condominio (quindi riconducibile ai condomini che rappresentava).
La Corte di Appello ha ritenuto che «l'ordinaria diligenza gli avrebbe dovuto imporre di verificare funditus la possibilità di mutamento della destinazione d'uso e della conseguente ristrutturazione, proprio per l'entità delle spese che andava ad affrontare. Risulta inoltre, sempre per le affermazioni dello stesso appellante, che nell'estate del 2005 egli sospese i lavori, dopo la manifestazione delle prime perplessità da parte dell'amministratore e ben prima della delibera.».
Parole chiave: assemblea condominiale - mutamento di destinazione d'uso - ristrutturazione - autorizzazione preventiva - ordinaria diligenza
Studio Graziotto
Codice civile
Vigente al: 11-6-2016
Art. 1175 - Comportamento secondo correttezza
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.
Codice di procedura civile
Vigente al: 11-6-2016
Art. 360 - Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
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5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.
Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorchè sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.
Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.