Un dipendente con mansioni di direttore commerciale, che veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo in occasione di una riorganizzazione aziendale, impugnava il licenziamento che però veniva confermato in primo grado e in appello.
Nei giudizi di merito veniva anche escluso l'asserito demansionamento che il lavoratore denunciava per il periodo della precedente fase di trasferimento ad altra divisione aziendale prima del licenziamento.
Il lavoratore ricorreva per Cassazione, la quale accoglie il ricorso e rinvia alla Corte di Appello per un nuovo esame della questione.
LEGGE 15 luglio 1966, n. 604
Norme sui licenziamenti individuali
Vigente al: 26-6-2016
Art. 3
Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Art. 5
L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.
Codice di procedura civile
Art. 414 - Forma della domanda
La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
1) l'indicazione del giudice;
2) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;
3) la determinazione dell'oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.