Un'impresa, risultante seconda in graduatoria nella procedura per l'aggiudicazione di un appalto per lavori di viabilità, si vedeva respingere dal Tribunale Amministrativo Regionale il ricorso proposto per l'esclusione della prima classificata.
L'impresa appellava la decisione di primo grado affidandosi a due motivi, ma il Consiglio di Stato respinge l'impugnazione.
Per il Consiglio di Stato, il principio generale di separatezza delle due offerte (economica e tecnica) va esercitato nel limite della ragionevolezza e della proporzionalità, e i requisiti di forma, pur essendo fondamentali, non vanno intesi come un valore assoluto e insuperabile; specialmente se il bando richiede o permette soluzioni migliorative per l'esame delle quali l'offerta tecnica deve contenere alcuni elementi di rilievo economico.
Parole chiave: appalto - offerta tecnica e offerta economica - sepratezza - riferimenti economici nell'offerta tecnica
Nota: la pronuncia si riferiva a un ricorso basato sul previgente codice dei contratti pubblici, ora sostituito dal nuovo D. Lgs. n. 50/2016
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