Avv. Fulvio Graziotto
Licenziamento illegittimo se il CCNL prevede l'aspettativa non retribuita dopo il periodo di comporto
Una dipendente di un supermercato veniva licenziata a seguito del superamento del periodo di comporto per malattia, ma il CCNL Cooperative di distribuzione non prevedeva, per tale caso, una causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ma la mera sospensione degli obblighi retributivi e indennitari a carico del datore di lavoro.
A seguito di impugnazione del licenziamento il Tribunale rigettava la domanda della lavoratrice, la quale proponeva appello, che veniva accolto.
La società propone ricorso per Cassazione, che viene rigettato.
L'art. 129 CCNL Cooperative di Distribuzione pone una disciplina di favore per i dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa, ai quali viene garantita la conservazione del posto fino alla guarigione, senza la fissazione di un periodo di comporto.
La Corte ricorda che è il datore di lavoro a dover allegare le circostanze di fatto rilevanti ai fini della limitazione del danno, a cui non possono sopperire i poteri istruttori d'ufficio da parte del giudice.
Parole chiave: aspettativa non retribuita - superamento del periodo di comporto - licenziamento
Studio Graziotto
Codice civile
Vigente al: 2-7-2016
Art. 1227 - Concorso del fatto colposo del creditore
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Art. 1362 - Intenzione dei contraenti
Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.