Il proprietario di una vettura, che risultava danneggiata a seguito di un incendio partito da un cassonetto dei rifiuti vicino all'auto parcheggiata in prossimità, citava in giudizio la società che gestiva il servizio di raccolta, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.
Il Tribunale accoglieva la domanda dell'attore, fondata sulla responsabilità da cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 del codice civile.
La Corte di Appello, a seguito dell'impugnazione della sentenza di primo grado, accoglieva l'impugnazione della società, riformando interamente la sentenza, con condanna dell'appellato alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.
Il proprietario del veicolo danneggiato ricorreva per cassazione affidandosi a due motivi, ma la Suprema Corte rigetta il ricorso.
Mentre la responsabilità del custode è esclusa quando ricorre la colpa del danneggiato o il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, proprio perché non è idoneo a eliminare il dubbio sulle cause dell'accadimento e dei relativi danni.
Parole chiave: cose in custodia - danni - caso fortuito - fatto imputabile esclusivamente al terzo - nesso di causalità - responsabilità del custode - esclusione
Codice civile
Vigente al: 3-7-2016
Art. 2051- Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
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